STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: Costituzione – Denominazione – Sede e durata – Aderenti
È costituita l’ organizzazione di volontariato denominata “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV” – di seguito abbreviato in organizzazione, nel rispetto delle leggi che regolano il Terzo settore e le organizzazioni di volontariato.
L’organizzazione svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito e sul territorio della Regione Siciliana e non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.
La sede dell’organizzazione è a Palermo (PA) al domicilio fissato nell’atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall’assemblea ordinaria e potrà aprire sedi operative in tutto il territorio nazionale.
I volontari , nel numero minimo stabilito dalle leggi in vigore (si consideri art. 32 comma d. lgs 117/17) e nel numero massimo illimitato, sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività di volontariato non può essere occasionale e i volontari, saranno iscritti in un apposito registro.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo o di altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’ente di cui il volontariato è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Al volontario possono essere rimborsate dall’ organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività’ prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione stessa. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario; le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’ autocertificazione nei limiti e nelle modalità previste dall’art. 17 comma 4 d. lgs 117/17. Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Articolo 2: Statuto e regolamenti
L’organizzazione si basa ed è disciplinata dal presente Statuto e dai principi generali del nostro ordinamento giuridico e a criteri di assoluta trasparenza amministrativa e ai principi costituzionali.
Eventuali regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria degli associati, che vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Articolo 3: Interpretazione dello Statuto e riferimenti legislativi
L’organizzazione è un’ istituzione autonoma e unitaria, libera, aconfessionale, apartitica, ed è regolata dalle norme del presente Statuto inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
L’organizzazione è amministrativamente indipendente ed è diretta democraticamente attraverso i suoi organi sociali.
Le normative di riferimento sono: artt. 2, 3, 4, 9, 18, 118 della Costituzione, la Legge 106/2016, il decreto legislativo 117/2017 ed i decreti attuativi a questo facenti riferimento, e per ratio giuridica, il Titolo II Capo II, articoli 16 e seguenti del Codice Civile nonché tutte le leggi di settore nazionali e regionali vigenti nel tempo che fanno riferimento al Terzo settore e al volontariato.
Articolo 4: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e’ reso nei tempi e modi stabiliti dall’art. 9 del d. lgs. 117/17. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Articolo 5: Attività di interesse generale e attività diverse
Scopo dell’organizzazione è il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente nell’ambito del territorio della regione siciliana e con particolare attenzione al territorio in cui l’organizzazione ha sede, tramite lo svolgimento in via esclusiva o principale, della/le seguente/i attività di interesse generale prevista/e dall’articolo 5 del d. lgs 117/17, nonché delle attività secondarie e strumentali alle prime, nel rispetto dell’articolo 6 del d. lgs 117/17, secondo i limiti e i criteri definiti dallo specifico decreto del Ministero dell’economia e delle finanze:
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attività culturali di interesse ambientale con finalità educativa, aventi implicazioni di sicurezza sociale e sanitaria;
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interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione intende:
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studiare, sviluppare (si considerino le reti di stazioni meteo locali), e diffondere le scienze meteorologiche, climatologiche, idrologiche, ambientali e delle loro molteplici espressioni sul territorio, e dei loro effetti sulle popolazioni e sugli ecosistemi locali, con particolare riguardo alle realtà micro-climatologiche e topo-climatologiche, su scala locale, regionale, nazionale e globale, evidenziandone le sfaccettature e le fragilità (rischio idrogeologico, rischio sismico, ecc), raccogliendo/elaborando/archiviando/divulgando/pubblicando dati/misure/osservazioni di tale attività e le informazioni ad essa correlate di interesse collettivo, in quanto fenomeni influenti sulla vita della popolazione e sull’ambiente, tramite i vari canali di diffusione di massa (sito internet, newsletter, social network, specifiche app, sito internet, reti webcam territoriali, ponti radio, ecc);
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elaborare e diffondere propri bollettini previsionali;
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promuovere, favorire, sviluppare e organizzare la creazione di una rete automatizzata di rilevamento meteorologico in osservanza delle norme dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia (O.M.M.);
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studiare e sviluppare nuove e già implementate ricerche anche in collaborazione con altri enti e associazioni, nel rispetto della natura del volontariato dettata dalla normativa di settore, al fine di monitorare il territorio e modulare quindi gli interventi di cui allo scopo sociale;
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organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali, attività ludiche-educative-ricreative-didattiche e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle problematiche inerenti l’oggetto sociale, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
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collaborare e partecipare a progetti promossi da Enti pubblici, e Privati, nazionali e internazionali, nel rispetto della natura del volontariato, che non abbiano carattere sostitutivo di quelli di competenza degli stessi Enti pubblici, nel rispetto delle finalità dell’Associazione medesima e della normativa vigente in materia;
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educare alla cultura del volontariato, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle eco-mafie, all’ educazione ed alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva.
Le attività previste in tale articolo sono svolte dall’organizzazione prevalentemente a favore della collettività. Le attività previste sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.
Impiega tutte le risorse economiche disponibili e gli eventuali avanzi di gestione unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali, sociali e per progetti di assistenza e aiuto ed è aperta alla collaborazione con altri enti purché compatibili con il volontariato.
Articolo 6: affiliazioni e collaborazioni
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Organizzazione potrà aderire e/o associarsi ad enti o associazioni nazionali – europee – internazionali – o enti privati, nonché reti associative purché lo Statuto di questi non sia in contrasto con il proprio e sia compatibile con quanto previsto dal
d. lgs 117/17 e decreti successivi.
L’Organizzazione potrà svolgere attività in collaborazione o convenzione con enti pubblici nelle modalità e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs 117/17 e decreti successivi nonché delle altre leggi in materia.
Articolo 7: dipendenti e collaboratori autonomi
L’organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni occasionali o di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e/o occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività’ non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda; del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.
GLI ADERENTI ALL’ORGANIZZAZIONE
Articolo 8: Associati
Possono essere associati tutte le persone che condividono le finalità e le attività associative.
I soggetti che intendono associarsi, potranno fare domanda per iscritto, rivolta al Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, nella quale dovranno:
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indicare i propri dati anagrafici completi e la residenza, il titolo di studio e/o altri titoli significativi;
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la professione o l’occupazione abituale e le esperienze fatte, nonché proporsi per le attività che intendono svolgere in seno all’organizzazione di volontariato in base alle proprie attitudini, capacità e formazione;
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dichiarare di accettare senza riserve lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
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dichiarare di accettare senza riserve lo svolgimento dell’attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito e senza vincoli temporali;
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impegnarsi a versare la quota di ammissione nonché i contributi associativi annuali nei tempi stabiliti dall’Assemblea.
La deliberazione del Consiglio Direttivo, presa in base a criteri non discriminatori, e’ comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
L ‘organo competente, ai sensi del comma 2 art. 23 d. lgs 117/17, deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea.
Articolo 9: Diritti degli Associati e dei volontari
Gli associati hanno diritto di:
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esercitare il diritto elettorale attivo e passivo per tutte le cariche sociali;
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prendere visione della contabilità, dei registri, dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta, anche non motivata;
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partecipare alla gestione dell’organizzazione secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dalle deliberazioni dell’Assemblea e comunicando per tempo le eventuali ragioni che ne impediscano la partecipazione;
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prendere parte alle manifestazioni e alle attività organizzate dall’Organizzazione; I soci anche volontari hanno diritto di:
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essere assicurati a norma dell’art.18 del d. lgs 117/17 e decreti e norme successive;
Articolo 10: doveri degli Associati e dei volontari
Gli associati si obbligano a:
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corrispondere le quote associative deliberate annualmente nei tempi e negli importi dall’Assemblea;
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osservare lo Statuto, le delibere e gli orientamenti adottati dai competenti organi sociali;
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contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale, alle riunioni e all’ assemblee dell’organizzazione nelle forme e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
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non attuare comportamenti in contrasto con l’organizzazione; I soci anche volontari si obbligano a:
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prestare l’impegno volontario preventivamente concordato in modo personale, spontaneo e gratuito.
Articolo 11: Recesso decadenza ed esclusione degli Associati e volontari
Tutti gli associati potranno recedere in qualsiasi momento dall’Organizzazione, ai sensi e a norma dell’art. 24 del Codice Civile.
Gli associati:
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sono dichiarati decaduti:
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in caso di morte;
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in caso di dichiarazione di fallimento, a far data dalla relativa sentenza;
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in caso di condanne penali, quando hanno perso la capacità civile per reati comuni o quando compiano atti che ledano l’onorabilità e il decoro dell’Organizzazione o che siano incompatibili con l’appartenenza a essa;
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sono dichiarati esclusi i soci
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inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
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dopo l’assenza non giustificata a due sedute consecutive dell’Assemblea;
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per non avere effettuato il versamento della quota associativa annua;
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per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.
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sono dichiarati esclusi i volontari :
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inadempienti agli obblighi fissati dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni;
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per indegnità espressa dal Consiglio Direttivo.
L’esclusione del socio, dopo parere espresso dal Consiglio Direttivo, che dev’essere comunicato al soggetto interessato dal provvedimento, è deliberata dall’assemblea; il socio oggetto del parere di esclusione ha il diritto di chiedere, entro dieci giorni dal ricevimento del parere di esclusione, di essere sentito in assemblea, ovvero di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni. In attesa di tale delibera e per i casi più gravi, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il socio sino alla decisione assembleare, salve le norme di legge non derogabili in materia.
GLI ORGANI SOCIALI
Articolo 12: Organi Sociali
Sono organi dell’organizzazione:
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l’Assemblea;
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il Consiglio Direttivo;
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il Presidente.
Organi facoltativi o istituiti se obbligo di legge:
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Organo di controllo (facoltativo o quando obbligo di legge – ai sensi dell’ art. 30 d. lgs. 117/17);
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Revisore/società di revisione legale dei conti (quando obbligo di legge – ai sensi dell’ art. 31 d. lgs. 117/17).
Tutte le cariche sociali sono elettive, salvo i casi previsti dal d. lgs. 117/17; tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30, comma 5
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lgs. 117/17 che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo’ essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività’ prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Articolo 13: Assemblea degli associati
L’assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con le quote associative.
La partecipazione dell’associato è personale o per delega; ogni associato potrà essere portatore al massimo di tre deleghe, quando la compagine associativa non supera i 500 soci, 5 quando li supera.
L’Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l’ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima.
L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario e anche su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci e, in tal caso, il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 15 giorni dalla convocazione.
L’assemblea ordinaria va riunita, almeno una volta all’anno ed entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio e delle conseguenti e susseguenti incombenze e decisioni.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, o rappresentati mediante regolare delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega, e aventi diritto al voto.
L’intervento all’assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché si possa verificare l’identità dell’associato che partecipa e la certezza della modalità di espressione di voto; relativamente alla possibilità del voto per corrispondenza o in via elettronica vale quanto stabilito dall’articolo 24 comma 4 del d. lgs 117/17.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto o rappresentati mediante regolare delega, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 21 del Codice Civile per gli amministratori e per i revisori (se soci) quando istituiti. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
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nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
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nomina il Presidente del Consiglio Direttivo, se non demanda tale compito al Consiglio Direttivo stesso;
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approvare il programma generale delle attività;
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stabilisce l’ammontare della quota associativa e/o di eventuali contributi da richiedere agli associati;
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nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
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approva il bilancio;
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delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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delibera sull’esclusione degli associati;
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delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
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approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
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delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
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Articolo 14: Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria va convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto o per lo scioglimento dell’organizzazione e per la nomina di eventuali liquidatori e la successiva destinazione del patrimonio sociale residuo.
A norma dell’art. 21 del C.C. la delibera dell’assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto e, per le modifiche statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei soci rappresentati mediante regolare delega.
Per lo scioglimento dell’organizzazione, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Articolo 15: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre (3) membri a un massimo di undici (11) membri detti consiglieri. Esso può avvalersi, nei limiti ed ai sensi degli articoli 1 e 7 dello statuto e con il solo diritto di parola, anche di esperti o specialisti di particolari settori che collaborano con l’organizzazione.
Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno e anche ogni volta che il presidente ritiene di doverlo convocare.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti o, se istituito, dell’organo dei revisori e, in tal caso, il presidente deve provvedere, con le stesse modalità di cui al superiore comma 3 del presente articolo, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro cinque giorni dalla convocazione salvo un minor tempo in caso d’urgenza.
Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti ovvero di almeno due se composto da tre membri, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
Il Consiglio è comunque regolarmente costituito quando, anche senza convocazione, sono presenti il presidente, tutti consiglieri e, se istituito l’organo di revisione al completo, sempre che nessuno si opponga alla discussione degli argomenti da trattare.
Quando istituito, l’organo di revisione deve partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive.
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
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quando delegato dall’assemblea, eleggere tra i suoi membri il Presidente;
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eleggere il Vice Presidente;
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assumere il personale nel limite e nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. 117/17;
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nominare, ravvisandosene la necessità, un segretario e/o tesoriere tra i propri membri;
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formulare i programmi dell’attività sociale e stilare i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
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fissare le norme o i regolamenti da proporre all’assemblea per il funzionamento dell’organizzazione;
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programmare, coordinare e attuare tutte le attività associative in esecuzione al programma generale approvato dall’assemblea;
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accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
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ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Nel caso in cui, nel corso del mandato, venisse a mancare per qualsiasi causa, uno dei suoi componenti, il Consiglio potrà cooptare, dal primo dei non eletti, un nuovo consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio medesimo.
Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a due sedute consecutive ovvero perdano la qualità di associato o si trovino in una o più condizioni previste dall’articolo 11 del presente statuto. Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri dovrà essere convocata al più presto l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio.
Articolo 16: Il Presidente
Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente e in assenza del vice presidente, dal componente del Consiglio, più anziano per iscrizione all’organizzazione.
Articolo 17: Segretario
Il segretario, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
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provvede/collabora alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali obbligatori di cui all’articolo 24;
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provvede al disbrigo della corrispondenza;
Articolo 18: Tesoriere
Il tesoriere, quando nominato dal Consiglio Direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
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provvede/collabora alla contabilità, alla conservazione della documentazione relativa nonché alla predisposizione dello schema del progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, come da articoli 13, 14, 16 e 87 d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia;
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provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.
Articolo 19: Servizio civile
Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli l’Organizzazione prevede, in conformità alle leggi vigenti, la possibilità di inserimento di volontari in servizio civile mediante convenzione diretta o indiretta attraverso Enti convenzionati.
Articolo 20: Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 21: Indicazione delle Risorse Economiche
Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché da quanto altro previsto dal d. lgs. 117/17, in particolare artt. 6, 7, 56, 79 e 84.
Per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione potrà acquistare o accettare in donazione o comodato d’uso, beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività godendone i frutti. Il Patrimonio associativo (beni mobili registrati acquistati o acquisiti, beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività, donazioni, e con beneficio d’inventario dai lasciti testamentari, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate) è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’organizzazione impiegherà eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, esclusivamente per la realizzazione delle attività statutarie, è vietata la distribuzione, anche indiretta (art. 8 d. lgs 117/17), degli stessi a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 22: quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea ed è annuale. La quota non è frazionabile se non per deliberazione dell’assemblea e non ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione, non possono esercitare il diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali, o se eletti, da queste decadono.
Articolo 23: convenzioni
Le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato sono disciplinate dal d. lgs. 117/17 e possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell’intervento volontario, il numero e l’eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all’articolo 18 del d. lgs. 117/17, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le
modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell’effettività’ delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all’attività’ oggetto della convenzione.
IL BILANCIO
Articolo 24: Scritture contabili, bilancio, bilancio sociale, libri sociali
Per le scritture contabili, il bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 87 del d. lgs 117/17 nonché altri articoli e altre norme vigenti in materia.
Articolo 25: Revisore Unico o il Collegio dei Revisori
L’assemblea, quando previsto per legge (art. 30 d. lgs. 117/17) o ricorrendone altre necessità , potrà deliberare l’istituzione di un Revisore Unico ovvero di un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del d. lgs 117/17, ed attesta che il bilancio sociale, laddove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del d. lgs 117/17 . Il bilancio sociale da’ atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 26: revisione legale dei conti
Salvo quanto previsto dall’articolo 25, l’assemblea, quando previsto per legge (art. 31 d. lgs. 117/17) deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
ALTRI ORGANI
Articolo 27: Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci stessi, questa potrà essere devoluta, su richiesta concorde delle parti, alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex aequo et bono” e senza formalità di procedura, entro 60 giorni dalla nomina e fatto salvo il contraddittorio.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Palermo, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Articolo 28: Comitato Scientifico
L’assemblea, ricorrendone necessità operative, potrà deliberare l’istituzione di un comitato scientifico quale organo di consulenza del Consiglio Direttivo e come tale i suoi componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo stesso.
Compito del Comitato Scientifico è assistere il Consiglio Direttivo nelle scelte sulle attività da svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.
Il numero dei componenti e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell’art 17 d. lgs. 117/17 .
NORME FINALI
Articolo 29:
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico e del codice civile.
In caso di controversia giudiziaria si riconosce competente il Foro di Palermo.